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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 634-bis · Codice Penale
Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.
Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.
Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
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