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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 634 · Codice Penale
Turbativa violenta del possesso di cose immobili
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 634
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