Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio › Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 634 · Codice Penale

Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633 bis, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 634

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