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Codice Civile
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Art. 630 · Codice Civile
Disposizioni a favore dei poveri
La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 630
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