Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo I - Degli organi giudiziari › Capo III - Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

Art. 63 · Codice di Procedura Civile

Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione..
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 63

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