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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 63 · Codice di Procedura Civile
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 63
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