Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo III - Delle successioni testamentarie › Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati

Art. 629 · Codice Civile

Disposizioni a favore dell'anima

Le disposizioni a favore dell'animasono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'articolo 648.
Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 629

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