Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo III - Ricorso per cassazione › Capo III - Sentenza

Art. 626 · Codice di Procedura Penale

Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale

1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 626

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