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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice Penale › Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio › Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Art. 625-bis · Codice Penale
Circostanze attenuanti
Nei casi previsti negli articoli 624, 624 bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 625-bis
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