Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo VI - Della sospensione e dell'estinzione del processo › Capo I - Della sospensione del processo

Art. 625 · Codice di Procedura Civile

Procedimento

Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice della esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.
Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza provvede con ordinanza.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 625

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