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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 617-sexies · Codice Penale
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 617-sexies
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