Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo XII - Dei delitti contro la persona › Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale

Art. 617-sexies · Codice Penale

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 617-sexies

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