Portale dei Codici
Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 616 · Codice di Procedura Penale
Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 616
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
