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Codice di Procedura Civile
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Codice di Procedura Civile › Titolo V - Delle opposizioni › Capo I - Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione
Art. 616 · Codice di Procedura Civile
Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171 bis e 171 ter.
La causa è decisa con sentenza non impugnabile
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Testo vigente
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