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Codice Civile
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Art. 613 · Codice Civile
Consegna
Al ritorno della nave nella Repubblica, i due originali del testamento o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 613
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