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Legge Professionale Forense
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Art. 61 · Legge Professionale Forense
Impugnazioni
2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.
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