Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Costituzione

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Costituzione › Titolo I - Il parlamento › Sezione I - Le camere

Art. 61 · Costituzione

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 61

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