Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Penale › Titolo III - Ricorso per cassazione › Capo I - Disposizioni generali

Art. 607 · Codice di Procedura Penale

Ricorso dell'imputato

1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 607

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