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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 600-quater · Codice Penale
Detenzione o accesso a materiale pornografico
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 600-quater
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