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Codice di Procedura Penale
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Art. 600 · Codice di Procedura Penale
Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili
2. Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.
3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 600
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