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Codice di Procedura Civile
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Art. 600 · Codice di Procedura Civile
Convocazione dei comproprietari
Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 600
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