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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 600 · Codice Penale
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 600
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