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Codice di Procedura Penale
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Art. 595 · Codice di Procedura Penale
Appello incidentale
2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582 e 584.
3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.
4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.
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Fino al 29/12/2022
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