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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo III - Delle successioni testamentarie › Capo III - Della capacità di ricevere per testamento
Art. 594 · Codice Civile
Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio di cui all'articolo 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
Testo vigente
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