Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo III - Delle successioni testamentarie › Capo III - Della capacità di ricevere per testamento

Art. 594 · Codice Civile

Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio di cui all'articolo 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 594

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