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Codice di Procedura Penale
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Art. 592 · Codice di Procedura Penale
Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.
3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.
4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 592
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