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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo III - Delle successioni testamentarie › Capo III - Della capacità di ricevere per testamento
Art. 592 · Codice Civile
Figli nati fuori del matrimonio riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli nati fuori dal matrimonio, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge. I figli nati fuori dal matrimonio riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
Testo vigente
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