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Codice di Procedura Civile
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Codice di Procedura Civile › Titolo II - Dell'espropriazione forzata › Capo IV - Dell'espropriazione immobiliare
Art. 590-bis · Codice di Procedura Civile
Assegnazione a favore di un terzo
Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.
Testo vigente
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