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Codice di Procedura Civile
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Art. 589 · Codice di Procedura Civile
Istanza di assegnazione
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 589
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