Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo I - Disposizioni generali

Art. 586 · Codice di Procedura Penale

Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.
2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 586

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