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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 586 · Codice di Procedura Penale
Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 586
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