Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo II - Delle successioni legittime › Capo III - Della successione dello stato

Art. 586 · Codice Civile

Acquisto dei beni da parte dello Stato

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 586

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