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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo XII - Dei delitti contro la persona › Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art. 583 · Codice Penale

Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso c. nav. 1151;
5) l'aborto della persona offesa.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 583

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