Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice del Processo Amministrativo

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Codice del Processo Amministrativo › Titolo II - Procedimento cautelare

Art. 58 · Codice del Processo Amministrativo

Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 58

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