Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
Rivista scientifica di dottrina
e giurisprudenza
revisione tra pari in doppio cieco
3.998 contributi in archivio
245 autori · 20 settori scientifici

Portale dei Codici

Codice di Procedura Penale

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Penale › Titolo I - Disposizioni generali

Art. 579 · Codice di Procedura Penale

Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza

1. Contro le sentenze di condanna o di proscioglimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.
2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 680 comma 2.
3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 579

Nessun contributo cita ancora questo articolo.

Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).

Eventi& Bandi