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Codice di Procedura Civile
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Art. 578 · Codice di Procedura Civile
Delega a compiere la vendita
In tal caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 578
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