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Codice di Procedura Penale
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Art. 575 · Codice di Procedura Penale
Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 575
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