Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo II - Dell'espropriazione forzata › Capo IV - Dell'espropriazione immobiliare

Art. 572 · Codice di Procedura Civile

Deliberazione sull'offerta

Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.
Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore a un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell' art. 588.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 572

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