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Codice di Procedura Civile
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Art. 568-bis · Codice di Procedura Civile
Vendita diretta
A pena di inammissibilità, unitamente all'istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria l'offerta di acquisto, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L'istanza e l'offerta sono notificate a cura dell'offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all'articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell'offerta medesima.
L'offerta è irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 569 bis ed essa non sia stata accolta.
A pena di inammissibilità, l'istanza di cui al primo comma non può essere formulata più di una volta.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 568-bis
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