Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia › Capo III - Dei delitti contro lo stato di famiglia

Art. 566 · Codice Penale

Supposizione o soppressione di stato

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 566

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