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Codice di Procedura Civile
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Codice di Procedura Civile › Titolo II - Dell'espropriazione forzata › Capo IV - Dell'espropriazione immobiliare
Art. 565 · Codice di Procedura Civile
Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 565 (1)
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