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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 562 · Codice di Procedura Civile
Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 562
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