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Codice di Procedura Civile
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Art. 561 · Codice di Procedura Civile
Pignoramento successivo
L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo.
Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 561
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