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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 56 · Codice Civile
Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 54 restano irrevocabili.
Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo 53.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 56
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