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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 556 · Codice di Procedura Civile
Espropriazione di mobili insieme con immobili
In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 556
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