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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni › Capo X - Dei legittimari
Art. 556 · Codice Civile
Determinazione della porzione disponibile
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
Testo vigente
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