Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale › Titolo II - Citazione diretta a giudizio

Art. 553 · Codice di Procedura Penale

Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale

1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
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Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 553

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