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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni › Capo X - Dei legittimari
Art. 553 · Codice Civile
Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.
Testo vigente
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