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Codice di Procedura Civile
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Art. 550 · Codice di Procedura Civile
Pluralità di pignoramenti
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 550
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