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Codice di Procedura Civile
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Art. 544 · Codice di Procedura Civile
Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato
Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 544
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