Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo II - Dell'espropriazione forzata › Capo II - Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

Art. 539 · Codice di Procedura Civile

Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 539

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