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Codice Civile
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Art. 537 · Codice Civile
Riserva a favore dei figli
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice 38 disp. att. c.c., valutate le circostanze personali e patrimoniali .
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 537
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