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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 536 · Codice di Procedura Civile
Trasporto e ricognizione delle cose da vendere
In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 536 (1)
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