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Codice di Procedura Civile
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Art. 535 · Codice di Procedura Civile
Prezzo base dell'incanto
In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 535
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