Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
Rivista scientifica di dottrina
e giurisprudenza
revisione tra pari in doppio cieco
3.998 contributi in archivio
245 autori · 20 settori scientifici

Portale dei Codici

Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo II - Dell'espropriazione forzata › Capo II - Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

Art. 535 · Codice di Procedura Civile

Prezzo base dell'incanto

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 535

Nessun contributo cita ancora questo articolo.

Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).

Eventi& Bandi