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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 533 · Codice di Procedura Civile
Obblighi del commissionario
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'art. 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti.In ogni caso fornisce prova di aver effettuato la pubblicità disposta dal giudice.
Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione con decreto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 533
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